La ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione scale e ascensore condominiale.
La spesa relativa alla manutenzione e alla ricostruzione delle scale e dell’ascensore in materia condominiale è regolata dall’articolo 1124 c.c. secondo cui le scale sono manutenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono, ed è pertanto ripartita tra i diversi condomini per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
La norma espressa nell’art. 1124 c.c. è derogabile e dispositiva, ossia può essere modificata solo in sede di regolamento condominiale contrattuale ovvero dall’unanimità dei condomini.
Le scale comprendono anche gli accessori quali le ringhiere, i passamani, i pianerottoli, le finestre e i lucernai.
Anche le spese relative al rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura e la pulizia dei muri che chiudono i vani scale sono disciplinati dall’art. 1124 c.c., mentre le scale che portano nelle cantine vengono manutenute solo dai condomini che sono proprietari di queste ultime ai sensi del terzo comma dell’art. 1123 c.c.
Per quanto riguarda invece le spese di pulizia delle scale, non rientrando invece nella conservazione delle parti comuni, esse vengono considerate solamente per rendere più confortevole l’uso e il godimento delle cose comuni e quelle proprie, in base al secondo comma dell’art.1123 c.c., pertanto la spesa viene ripartita solo in base all’altezza dei singoli piani, il valore ricavato per ogni piano viene poi suddiviso fra gli appartamenti del piano considerando il valore di ciascuna unità espresso in millesimi.
Per l’ascensore già esistente, considerando la manutenzione e l’eventuale ricostruzione dello stesso, si applica per analogia la disposizione dell’art. 1124 c.c. considerando sia i millesimi di proprietà che l’altezza di piano, mentre nel caso di una nuova installazione in un fabbricato sprovvisto si prende in considerazione quanto previsto dal primo comma dell’art. 1123 c.c. che considera l’installazione una innovazione e quindi la ripartizione della spesa avviene in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino espressa in millesimi.
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