Alberi in condominio
Alberi in condominio. La problematica relativa agli alberi in condominio, è stata affrontata dalla giurispudenza con la pronuncia della Corte d’Appello di Roma 06/02/2008 n. 478, che ha ritenuto innovazione vietata, ai sensi dell’art.1120 c.c., l’abbattimento di alberi esistenti entro il perimetro del condominio, in quanto determina la distruzione di un bene comune, pertanto per l’abbattimento è necessaria una delibera all’unanimità dei consensi di tutti i condomini. Interessante la sentenza della Cassazione n. 3666 del 18/04/1994 a proposito degli alberi posti nelle aree di proprietà esclusiva concorrenti al decoro condominiale,stabilendo che “alle spese di potatura sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorchè si tratti
Condizionatori in condominio
Condizionatori in condominio. L’impianto di condizionamento a livello condominiale è parte comune fino all’ingresso dell’impianto nelle singole unità immobiliari, pertanto le riparazioni da effettuarsi allo stesso rimangono a carico del condominio. Diversa situazione è quella relativa al singolo impianto che viene realizzato dal condomino nella sua unità immobiliare. Entrambi i tipi di impianto devono però sottostare alle normative che vengono imposte sia dalle amministrazioni comunali che dai singoli regolamenti condominiali. Pertanto dovremo prendere in considerazione il decoro dell’edificio relativamente al posizionamento dell’unità esterna (pompa di calore) che dovrà essere posta in modo da non arrecare pregiudizio alle facciate dell’edificio, magari posizionandola sul tetto stesso o
Il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato.
Il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato La vigente normativa in merito al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale prevede che all’art. 1118 c.c. 3° comma “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”. Quindi il condomino che si distacca dall’impianto rinuncia solamente all’uso del riscaldamento ma non alla sua quota di comproprietà, ed essendo atto unilaterale