Anagrafica Condominiale
Anagrafica Condominiale. L’art. 1130 n. 6 c.c. specifica che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. L’anagrafe condominiale, quindi, è un registro che deve contenere una serie di dati utili a fotografare la situazione dell’unità immobiliare sotto vari aspetti. L’articolo citato prosegue ponendo in capo ai condomini ben precisi obblighi e conseguenze. È infatti stabilito che ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta
Articoli 1129 – 1136 del Codice Civile
Articoli 1129 – 1136 del Codice Civile [I]. Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. [II]. Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne