L’installazione di impianti fotovoltaici permette di ottenere energia pulita, nonché di abbattere totalmente i consumi effettuati e di produrre elettricità.
Il secondo comma dell’art. 1122-bis c.c. – introdotto dalla legge 220/2012 – consente l’installazione degli impianti, sul lastrico solare o su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Quando si rendano necessarie modifiche alle parti comuni, l’interessato è tenuto a darne comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi per la posa dell’impianto.
L’assemblea può prescrivere con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’art.1136 c.c., adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele per la salvaguardia della stabilità e della sicurezza oltre che al decoro architettonico dell’edificio.
Ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma (impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), l’amministratore provvede a richiesta degli interessati a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento condominiale o comunque in atto.
L’assemblea condominiale, con la stessa maggioranza, può subordinare l’esecuzione dell’opera alla prestazione da parte dell’interessato di idonea garanzia per gli eventuali danni causati alla struttura del condominio.
Gli impianti destinati invece alle singole unità abitative non sono soggetti a autorizzazione (art. 1122-bis, ultimo comma c.c.).
C’è da tener conto che quando l’impianto fotovoltaico condominiale eccede l’uso domestico, i condomini danno vita ad una società di fatto, e pertanto devono essere rispettati tutti i conseguenti aspetti fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 46/E del 19 luglio 2007 comunica che quando l’impianto fotovoltaico ha una potenza superiore ai 20 kW (riferita al condominio nel suo complesso) e produca energia eccedente, gli eventuali proventi generano un reddito da imputare ai condomini sulla base dei millesimi di proprietà.
La società di fatto dovrà richiedere il numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, che fungerà da codice fiscale diverso da quello condominiale, essendo un soggetto passivo a sé, ai fini delle imposte dirette e IRAP, assimilato alla società in nome collettivo (art. 5 del TUIR).
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